PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è volta a potenziare e a migliorare gli strumenti di contrasto alla violenza sessuale, anche al fine di attuare una maggiore tutela delle vittime dei reati sessuali.

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale).

      1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è aumentata di un terzo, se da siffatta condotta del colpevole deriva:

          1) danno alla donna in stato di gravidanza;

          2) danno al feto, in maniera diretta o indiretta;

          3) contagio di malattie gravi o gravissime;

          4) gravidanza;

          5) sindrome post traumatica da stress».

 

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Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 609-bis. 1 del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 609-bis.1. - (Reato di molestie assillanti). - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, di paura o di disagio emotivo, tale da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psichica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
      Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.
      La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestie assillanti.
      Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestie assillanti il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri posti abitualmente frequentati dalla persona offesa o al domicilio di parenti, affini o conoscenti della stessa.
      Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».

 

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Art. 4.
(Istituzione di nuclei specializzati).

      1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.
      2. Ciascun nucleo specializzato di cui al comma 1 accoglie la vittima della violenza sessuale, la aiuta a superare lo choc e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale, raccolta e adeguata conservazione dei reperti, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i sei mesi successivi, nonché ogni altra attività utile.
      3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1.
      4. Presso ciascuna procura della Repubblica è istituito un pool di magistrati specializzato nel perseguimento di tutti i reati collegati alla sfera delle violenze, degli abusi e dei maltrattamenti sessuali.

Art. 5.
(Patrocinio a spese dello Stato e istituzione dell'albo speciale degli avvocati specializzati).

      1. Il patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale è a totale carico dello Stato.
      2. È istituito presso ogni tribunale della Repubblica un albo speciale in cui sono iscritti gli avvocati che si occupano di reati legati alla sfera delle violenze sessuali. Da tale albo sono tratti gli avvocati da assegnare alle vittime del reato, in caso di patrocinio a spese dello Stato.

 

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Art. 6.
(Modifica del termine di prescrizione dell'azione penale per i delitti di violenza sessuale sui minori).

      1. All'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Per i delitti di violenza sessuale sui minori, la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione penale inizia dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età».

Art. 7.
(Risorse finanziarie finalizzate alla formazione professionale del personale).

      1. Per la formazione e l'aggiornamento professionali del personale adibito agli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 200 milioni di euro.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2007, a 300 milioni di euro per l'anno 2008 e a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.